lunedì 17 gennaio 2011

Contea di Monteodorisio - anno 1745 Regolamento di polizia

Carolus Dei Gratia utriusque Sicilie et Hierusalem Rex, lnfans Hispaniarum, Dux Parme et Placentie ac Magnus Princeps Hereditarius Etruriae.

Carolus Sacchetti Gubernator et Iudex Curie Terre Montis Odorisii eiuque Comitatus.

Banno da pubblicarsi ne' luoghi soliti di questo contado da parte del Signor Governatore e Giudice da osservarsi da chiunque cittadino et abitante in questo Contado, come dai Forestieri che capiteranno in esso.

-In primis s'ordina a tutti soggetti a detta giurisdizione che dovendono comparire in detta Corte debbiano stare e restarci con aspetto dovuto e parole basse non ostante che dicono con riverenza e chiamati saranno per affari attinenti a detta corte, debbiano subito comparire sotto pena di ducati 20 per ciascheduna volta a ciascheduno contravveniente, e di giorni 20 di carcere.

-Secondo, s'ordina a tutti che non ardiscano far resistenza alla Corte, Mastro d'atti, servienti e giurati, così per esigenze come per ogni altro affare attinente alla medesima, anzi ognuno dia aiuto e favore sotto pena di ducati 50 e mesi due di carcere, per ciascheduno contravveniente.

-Terzo, che sonato sarà l'Ave Maria, niuno ardisca andar cantando né sonando, né in altro modo dicendo cose dissoneste, sotto la predetta pena.

-Quarto, si ordina a tutti di non andare armati di schioppette né d'altre armi senza licenza in scriptis di detto Governatore, e chi tien licenzia de' Superiori debbia subito presentarla sotto pena della perdita delle armi e di mesi due di carcere e di docati dieci per ciascheduna volta e ciascheduno contravveniente.

-Quinto, che niuno debba portare accette nonché coltelli, coltelloni potatori, né qualsiasi sorta di altri ferramenti, né bastoni o bacchette, sotto pena di docati dieci ed un mese di carcere con la perdita di quelli.

-Sesto, si ordina a tutti che vedendo gente armata per lo territorio debbiano subito fame relazione sotto pena di un mese di carcere.

-Settimo, che nessuno ardisca giurare li Santi, né quelli nominare invano, né bestemmiare li morti, sotto pena di un mese di carcere.

-Ottavo, Che niuno ardisca far tumulti, risse, questioni, né minacciare o in altro modo di voler offendere, sotto pena di un mese di carcere.

-Nono, si ordina che succedendo risse o violenze in persona di ecclesiastici, vedove o pupilli, ciascuno del convicino debba soccorrerli, anche con carcerare i delinquenti e subito avvisare nella corte sotto pena di un mese di carcere e ducati dieci ciascheduna volta.

-Decimo, che niuno chirurco né altra persona ardisca di medicare ferite o percussioni, senza prima partecipare alla Corre, sotto pena di ducati 10 ed un mese di carcere, nella qual pena siano richieste le mammane richieste a pigliar creature di donne senza mariti.

-Undecimo, che niuno ardisca gittare lordure alle strade, ma quelle tener nette e scopate sotto pena di carlini 15.

-Duodecimo, che niuno ardisca giuocare a sorte alcuna di giuoco, così con denari come senza, sotto pena di ducati 10 ed un mese di carcere, confermando col presente tutti gli ordini e banni emanati da' nostri antecessori.

ltem che di tutte le sopradette pene pecuniarie ne' capi sopradetti, se ne promette la terza parte all' accusatore o denunciante e sarà tenuto con ogni servatezza.

Ed acciocché il presente venga a notizia di tutti, senza potersi allegare causa d'ignoranza, ordinamo a' Magnifici Camerlenghi e luochitenenti per ciascuna terra e luogo di questa giurisdizione di estrarne copia e affiggersi ne' luoghi soliti colla debita relata di essersi così esiguito sotto le pene predette.

Data in Monteodorisio, dì due Xbre 1745.

Carlo Sacchetti

Governatore e Giudice

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